La Direzione si riserva la facoltà, anche dopo l’accettazione della domanda di ammissione, di approfondire attraverso colloqui o ulteriore documentazione, la conoscenza dell’ospite per valutarne meglio le possibilità di adattamento e, ove dovesse accertare l’inesistenza di requisiti generali previsti per l’ammissione, potrà recedere dal rapporto in atto e predisporre il procedimento di dimissione. L’ospite può essere dimesso in qualsiasi momento:
· per volontà propria con preavviso di almeno 15 giorni, la richiesta scritta viene fatta su apposito modulo a disposizione presso l’Ufficio di Segreteria;
· per comprovata incompatibilità con la vita comunitaria e le regole di convivenza sia all’interno che all’esterno della struttura;
· per grave inosservanza delle norme di comportamento che regolano la vita della struttura;
· per sopravvenuto aggravamento delle condizioni psico-fisiche-sanitarie dell’ospite qualora l’Ente non sia nelle condizioni di garantire le necessarie condizioni di assistenza sia dal punto di vista della struttura, sia dal punto di vista del personale;
· per mancato pagamento della retta di ricovero nei termini del precedente art. 7.
Il provvedimento di dimissione è adottato dalla Direzione dell’Ente.
Con le dimissioni, il posto letto deve essere liberato lo stesso giorno di tutto il corredo che l’ospite si era portato al momento dell’ingresso.